Domanda:
Votazione in Assemblea a scrutinio SEGRETO?
Renato.c
2009-06-01 05:35:52 UTC
In un'Assemblea condominiale in seconda convocazione ci sono i millesimi della proprietà (500+1) , 1/3 (un terzo)+ 1 dei condomini ,quorum necessari per la riconferma o meno dell'Amministratore.In una votazione a scrutinio SEGRETO il numero dei favorevoli si può verificare come quello dei contrari e quello degli astenuti.Quale NORMA o sentenza stabilisce che la votazione a scrutinio segreto NON si può fare? Ho bisogno di certezze.Grazie.Renato.c
Una risposta:
Donatella51
2009-06-01 08:35:23 UTC
Ciao,

Il Tribunale di Milano ha stabilito che nelle assemblee deve regnare la massima trasparenza. E che, quindi, e' d' obbligo esprimere pubblicamente le proprie opinioni. Anche quando il verdetto puo' essere imbarazzante, come la revoca dell' amministratore o il "licenziamento" del portiere. In genere, per superare le difficolta' , molti condomini adottano la prassi dello scrutinio segreto: si scrive in forma anonima la propria decisione su un fogliettino che verra' poi letto insieme a quello degli altri partecipanti. Il Tribunale di Milano (ottava sezione civile) con sentenza del 9 novembre ' 92 ha invece stabilito, ispirandosi ad un principio gia' previsto dal Codice civile per le assemblee societarie, che anche le deliberazioni dell' assemblea dei condomini non possono essere assolutamente adottate con il voto a scrutinio segreto. Le ragioni sono chiare. Innanzitutto nel condominio deve sempre vigere la massima "trasparenza" sia nelle decisioni dell' assemblea che nella loro attuazione. Inoltre, con la votazione segreta (e quindi espressa in modo anonimo), non si conoscerebbero i nomi dei condomini che hanno votato contro la delibera o che si sono astenuti e che, pertanto, sono legittimati a rivolgersi al giudice per l' impugnazione della stessa. L' articolo 1137 del Codice civile stabilisce infatti che le delibere annullabili possono essere impugnate dai condomini dissenzienti o astenuti entro trenta giorni dall' assemblea. Mentre, nel caso in cui gli interessati non avessero partecipato alla riunione, tale termine decorre dal giorno di ricevimento del verbale dell' assemblea. Al contrario, le decisioni radicalmente nulle possono essere impugnate senza alcun limite di tempo. Ma come si fanno a distinguere i due tipi di delibera? La decisione e' annullabile quando presenta difetti di forma. I casi piu' tipici sono: l' argomento non era stato inserito all' ordine del giorno; un condomino aveva piu' deleghe di quelle ammesse dal regolamento, e cosi' via. La decisione e' nulla se manca qualche requisito essenziale: non sono stati preventivamente convocati tutti i proprietari; la decisione non ha raggiunto la maggioranza richiesta dalla legge oppure ha ecceduto la sfera dei poteri dell' assemblea. E quindi buona norma scrivere nel verbale dell' assemblea il nominativo dei proprietari che hanno votato contro e quelli che si sono astenuti. Solo cosi' si possono individuare con esattezza coloro che sono legittimati a impugnare la decisione adottata dalla maggioranza.

ciao


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